PLUSVALENZE E DIVIDENDI DALL'ESTERO

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icon10  view post Posted on 3/10/2014, 13:09     +1   -1




Se le plusvalenze ed i dividendi arrivano dall'estero...

Torniamo sulla tassazione delle c.d. “rendite finanziarie” a beneficio di tutti i lettori. Sottolineiamo che quanto segue vale per le sole persone fisiche, e per partecipazioni non qualificate, cioè che non consentono alcun controllo delle società: un normale investimento, insomma, da cui potremo ricavare qualcosa se rivendiamo ad un prezzo più alto o se la società distribuirà dei dividendi.

Semplificando, se le operazioni di compravendita di titoli, che generano redditi diversi, e la gestione degli incassi delle cedole o degli interessi delle obbligazioni, che generano redditi di capitale, sono effettuate tramite un intermediario finanziario abilitato in Italia, il che vuol dire che l’intermediario custodisce e amministra il portafoglio (regime del risparmio amministrato), o gestisce il patrimonio (regime del risparmio gestito), si può optare per la tassazione sostitutiva e in definitiva lasciare tutte le incombenze in mano all’operatore.

Tralasciando casi particolari, questo è valido a meno che siano partecipazioni o titoli non quotati in mercati regolamentati emessi da soggetti residenti nei paradisi fiscali, per i quali è obbligatorio il regime della dichiarazione con aliquota ordinaria, salvo accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate di una domanda che ci dispensi, il c.d. “interpello”.

Al di fuori del caso dei paradisi fiscali, e senza optare per il risparmio amministrato, il regime della dichiarazione comporta il calcolo del reddito globale di periodo determinato dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite comprando e vendendo titoli, e poi la tassazione con imposta sostitutiva del 26%.

Invece, per quanto riguarda i redditi di capitale (tipo dividendi) prodotti all’estero e non sottoposti all’intermediazione di soggetti abilitati, quali istituti di credito o società di intermediazione mobiliare, essi sono soggetti ad imposta sostitutiva, con opzione per quella ordinaria, e devono essere esposti in dichiarazione dei redditi nel quadro RM. In altre parole, la tassazione risulta la stessa, ma abbiamo l’onere di presentare una dichiarazione.

Infine, possiamo recuperare sotto forma di credito di imposta le eventuali tasse pagate all’estero in via definitiva, ma solo se optiamo per la tassazione ordinaria, e rinunciamo all’aliquota dell’imposta sostitutiva del 26%.

YAHOO FINANZA - 03.10.2014

Attached Image: Modello Unico

Modello Unico

 
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