L'IVA OMESSA NON E' REATO SE NON C'E' LIQUIDITA'

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enzo-xyz
icon10  view post Posted on 1/10/2014, 17:29     +1   -1




L'Iva omessa non è reato se c'è crisi di liquidità

Non commette reato chi non versa l'Iva a causa della crisi di liquidità dovuta dal fallimento del cliente principale. Si tratta, infatti, di un evento sopravvenuto del tutto estraneo alla volontà del contribuente. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 40394 depositata ieri.

Il legale rappresentante di una cooperativa veniva condannato per omesso versamento Iva, reato previsto dall'articolo 10 ter del Dlgs 74/2000.
In particolare questa norma prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun esercizio, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
La decisione della Corte di Appello, che confermava la condanna inflitta dal Tribunale, era impugnata in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, che i giudici di merito avessero ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato sulla base di considerazioni meramente formali.

Secondo la difesa, infatti, il Giudice territoriale aveva completamente ignorato che l'omesso versamento era diretta conseguenza del fallimento del cliente principale (quasi esclusivo) della cooperativa.
L'evasione contestata, quindi, non poteva ritenersi causata da mala gestio o da intenti truffaldini, ma solo da forza maggiore.
La Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva dell'imputato evidenziando che l'omesso versamento di tributi per difficoltà finanziarie è un tema frequente nell'ultimo periodo.
Si tratta però di questioni che vanno affrontate “caso per caso” non potendosi quindi applicare principi generali.

Innanzitutto, l'esimente invocata va identificata in quell'evento proveniente dalla natura o da fatto umano che costituisce una forza maggiore.
Per ravvisare tale causa è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione è dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente.
In altre parole deve trattarsi di un'azione od omissione incosciente ed involontaria.
L'evento poi deve comunque essere “determinante” per la commissione del reato.
Nella specie, il giudice territoriale aveva negato la sussistenza di tale causa di forza maggiore in misura del tutto sommaria.

In proposito, la Cassazione ha precisato che il reato di omesso versamento Iva è caratterizzato da dolo generico, vale a dire che non è necessario uno scopo specifico (ad esempio quello di evadere le imposte).
La genericità del dolo avrebbe così imposto un accertamento più specifico, certamente possibile data la numerosa documentazione prodotta dalla difesa.
Il contribuente, infatti, aveva dimostrato che il cliente, quasi unico ed esclusivo, della cooperativa da lui rappresentata era fallito. Si trattava certamente di un evento del tutto esterno alla volontà dell'imputato.
Inoltre, in linea generale la carenza di mezzi finanziari, da cui materialmente deriva l'impossibilità di versare il tributo, non influisce sulla struttura oggettiva del reato.
Alla luce di tali esimenti, dunque, non è sufficiente confermare la sussistenza del dolo per la mera omissione del versamento del tributo, poiché sono necessari ulteriori riscontri.
La decisione di appello, proprio perché non aveva constatato in misura adeguata tali circostanze, andava annullata e rinviata per nuovo esame.

IL SOLE 24 ORE - 01.10.2014

Attached Image: IVA

IVA

 
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GIULIOTAR31
view post Posted on 21/3/2018, 19:03     +1   -1




Inoltre nella sentenza 9 novembre 2017, n. 11035 si evince che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.
 
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1 replies since 1/10/2014, 17:29   322 views
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